Le associazioni facenti parte della Federazione EVROPANTIQVA dichiarano la propria libera adesione al seguente Statuto:

ARTICOLO 1: Finalità Federative

La Federazione EVROPANTIQVA mira a promuovere la collaborazione tra associazioni di rievocazione storica dell’Evo Antico che condividono gli stessi valori e principi di cui all’articolo 2.

L’obiettivo primario della Federazione è quello di offrire ai rievocatori appartenenti alle realtà federate un ambiente di lavoro stimolante e supportivo che consenta a tutti di sviluppare attività godendo dell’esperienza e dei contributi reciproci.

La complementarità e cooperazione tra i gruppi è vista quale stimolo alla qualità e garanzia di successo nella partecipazione agli eventi in termini numerici, entrambi fattori essenziali agli occhi di sponsor ed entità organizzative.

Attraverso l’impegno e la dedizione dei propri membri ai valori dichiarati, EVROPANTIQVA si augura quindi di divenire nel tempo un marchio di qualità fruibile dalle realtà confederate innanzi ai propri interlocutori, siano questi organizzatori di eventi, archeologi, personalità e/o realtà accademiche o museali.

Aderire alla Federazione non mette in alcun modo in discussione l’indipendenza delle associazioni, che conservano la loro piena autonomia, sia in termini di gestione interna che di scelta e organizzazione delle proprie attività.

Piuttosto, qualora venisse richiesta l’organizzazione e/o partecipazione a un’attività rievocativa con un numero di operatori superiore a quello dei membri del proprio singolo gruppo, le associazioni federate si impegnano a coinvolgere prioritariamente, ove possibile e congruo, le altre realtà di EVROPANTIQVA.

In tali casi specifici, la partecipazione delle realtà confederate verrà gestita e retribuita in conformità dell’articolo 6 del presente Statuto.

ARTICOLO 2: Valori e Principi

All’atto di sottoscrizione dello Statuto, le associazioni richiedenti dichiarano e si impegnano a rispettare i seguenti valori e principi:

  1. Neutralità politica, ideologica e religiosa.

    Le associazioni confederate non sono connotate né politicamente, né religiosamente, né ideologicamente, e non possono in alcun caso costituire emanazione di realtà il cui scopo non sia esclusivamente ed esplicitamente legato allo studio e alla divulgazione della storia dell’Evo Antico.

  2. Volontà di crescita nel campo della conoscenza storica.

    I membri delle associazioni confederate sono appassionati la cui attività è motivata dal desiderio di migliorare le proprie conoscenze. Per questa ragione, in virtù di una costante ricerca di nuove evidenze storiche, archeologiche ed iconografiche, sono disposti a mettere in discussione e sviluppare nel tempo le proprie posizioni teoriche e scelte operative.

  3. Volontà di perseguire l’autenticità ricostruttiva.

    Poiché è obiettivo della rievocazione storica replicare il più fedelmente possibile ciò che esisteva in passato, tutte le ricostruzioni devono essere giustificabili da un punto di vista scientifico e basate sulle fonti.
    Per quanto sia spesso impossibile, per motivi economici, perseguire una ricostruzione assolutamente veritiera, ci si impegna a operarsi affinché i compromessi siano il più possibile limitati. L’aspetto esteriore, in particolare, non dovrebbe essere mai in difetto.
    I membri delle realtà confederate si impegnano inoltre a progredire nella veridicità della loro ricostruzione, apportando migliorie ai propri equipaggiamenti in virtù delle nuove competenze acquisite. Per quanto possibile, l’autenticità storica deve essere rispettata anche nello sviluppo di spettacoli e coreografie.

  4. Indirizzo divulgativo-pedagogico.

    Lo scopo delle nostre ricostruzioni è quello di sensibilizzare e di divulgare. La rievocazione storica, nostro strumento divulgativo preferenziale, non va a contrapporsi alle competenze di professionisti qualificati e accreditate autorità museali e accademiche, ma viene piuttosto intesa quale loro supplemento, atto ad aumentare la fruibilità e diffusione della materia storica grazie a un approccio diverso da quello del mondo accademico tradizionale.

  5. Sincerità nei confronti del pubblico.

    Qualora venga presentata al pubblico una ricostruzione frutto di supposizioni e deduzioni, questo verrà esplicitato in fase di presentazione e didattica, argomentando appropriatamente le propria ipotesi.

  6. Spirito di condivisione.

    Le realtà confederate non sono in concorrenza, ma si sostengono e si aiutano vicendevolmente nel nome del perseguimento di fini comuni. Per questa ragione ci si aspetta che i singoli rievocatori appartenenti alle diverse associazioni siano disponibili e desiderosi di condividere le proprie conoscenze e mettere a reciproca disposizione le proprie competenze.
    I referenti delle rispettive associazioni si impegnano inoltre, qualora richiesto, a condividere i propri contatti con enti, realtà organizzative e simili, senza tuttavia che a questo corrisponda alcun obbligo di promozione attiva o di esclusiva.

  7. Tolleranza e rispetto reciproco.

    Nessuna associazione cercherà di imporre le sua volontà operativa a scapito di quelle delle altre realtà confederate, e la risoluzione di eventuali contenziosi verrà perseguita tramite l’ascolto e il dialogo costruttivo.
    Per via della loro potenziale pericolosità, anche e soprattutto nello specifico ambito delle ricostruzioni e sperimentazioni marziali ci si aspetta maturità, consapevolezza e rispetto, sia fisico che morale, del proprio “avversario”.

  8. Sicurezza.

    Fermo restando il principio di veridicità ricostruttiva, ai fini tutelare la sicurezza durante le rappresentazioni di scontro campale sono proibiti i colpi al volto e verranno utilizzate armi da tiro e da getto munite di punta imbottita, nonché armi bianche sprovviste di filo e punta. Le attrezzature potenzialmente pericolose saranno inoltre monitorate nei momenti di apertura degli accampamenti al pubblico, e le associazioni confederate tenute a fornirsi di debita copertura assicurativa in conformità dell’articolo 3 del presente Statuto.

ARTICOLO 3: Requisiti legali e assicurativi

Possono entrare a fare parte della Federazione esclusivamente associazioni legalmente riconosciute e registrate, i cui scopi finali sono la ricerca storica, la ricostruzione e la rievocazione dei popoli dell’Evo Antico a fini didattici e divulgativi, in conformità a quanto già elencato negli articoli 1 e 2.1 del presente Statuto.

Poiché le attività di rievocazione presentano determinati rischi dai quali debbono essere tutelati tanto gli associati quanto il pubblico, e che possono presentarsi per via dell’uso di repliche di armi bianche, lavori fisicamente impegnativi, preparazione di alimenti, utilizzo di fiamme libere, ecc., ogni associazione confederata deve essere fornita di copertura assicurativa contro terzi.

ARTICOLO 4: Il Consiglio Direttivo

Ogni associazione federata viene rappresentata dal numero di due responsabili, entrambi necessariamente già membri del consiglio direttivo dell’associazione che rappresentano.

Il Consiglio Direttivo della Federazione è composto dalla totalità dei rappresentanti delle singole associazioni che ne fanno parte.

Il Consiglio Direttivo si occupa di:

  • stabilire le linee guida della Federazione;
  • approvare l’ammissione di una nuova associazione (a maggioranza semplice);
  • ratificare l’espulsione di un’associazione (con maggioranza di almeno due terzi);
  • apportare eventuali cambiamenti al presente statuto (esclusivamente all’unanimità).

Ogni membro del Consiglio Direttivo potrà disporre di una singola delega di voto in occasione di ognuna sessione di voto.

Il consiglio si riunirà almeno una volta l’anno, e potrà venire convocato straordinariamente da una qualsiasi realtà federata, ma opererà principalmente per via telematica.

ARTICOLO 5: Ammissione alla Federazione

Un’associazione che voglia entrare a far parte della Federazione dovrà venire sponsorizzata da una realtà già aderente, che ne presenterà la domanda al Consiglio Direttivo.

L’adesione decade tramite:

  • le dimissioni notificate con lettera sottoscritta dai responsabili associativi indirizzata alla casella di posta elettronica della Federazione;
  • lo scioglimento dell’associazione;
  • l’espulsione per non aver rispettato i valori della Federazione.

ARTICOLO 6: Partecipazione congiunta agli eventi

La singola associazione promotrice della partecipazione a un evento di rievocazione storica si prende carico di tutti gli atti amministrativi e finanziari legati alla stessa, ed è autorizzata a coinvolgere, per raggiungere i numeri richiesti dall’ingaggio, una o più realtà confederate, avendo l’obbligo di richiedere il consenso esplicito di queste ultime per quanto riguarda le specifiche organizzative e finanziarie prima della stipula di qualsiasi contratto.

Qualora richiesto dall’organizzatore, e sempre previo specifico consenso delle specifiche realtà, l’associazione sarà autorizzata e disposta a fornire nome, contatti e loghi delle altre associazioni interessate, o della Federazione stessa.

Eventuali rimborsi verranno distribuiti tra le associazioni partecipanti nel seguente modo:

  1. rimborso delle spese di trasporto sulla base delle spese sostenute, (o eventualmente forfettarie);
  2. rimborso delle spese di vitto sulla base delle spese sostenute, (o eventualmente forfettarie);
  3. suddivisione del netto risultante tra le rispettive associazioni in proporzione al numero dei partecipanti.